Sez. 1, Sentenza n. 7013 del 22/12/1988 (Rv. 461197 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AL PROMISSARIO ACQUIRENTE DEI CANONI DOVUTI DAL LOCATARIO - CESSIONE DI CONTRATTO - PERFEZIONAMENTO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AL PROMISSARIO ACQUIRENTE DEI CANONI DOVUTI DAL LOCATARIO - CESSIONE DI CONTRATTO - PERFEZIONAMENTO.*
La clausola del preliminare di vendita immobiliare, la quale contempli, con l'immediato trasferimento del possesso, la devoluzione al promissario acquirente dei canoni dovuti dal terzo locatario del bene, integra una cessione di credito (non una cessione del contratto di locazione, stante la mancata partecipazione dell'altro contraente), e, quindi, si perfeziona con la stipulazione del preliminare stesso, ferma restando la necessità dell'accettazione o notificazione al locatario, secondo la previsione dell'art. 1264 cod. civ., al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente (notificazione cui il cessionario del credito può provvedere anche mediante citazione del debitore ceduto, per l'adempimento dell'obbligazione la quale produce i suddetti effetti a partire dalla data dell'instaurazione del relativo giudizio). (V 2674/80, mass n 406446; (V 2373/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)