Sez. 2, Sentenza n. 39153 del 27/09/2012 Cc. (dep. 05/10/2012) Rv. 252982 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ordinanza di archiviazione - Presupposto erroneo - Ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni - Richiesta di riapertura delle indagini - Possibilità.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
Non è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della tardività della querela, esulandosi dai rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all'art. 127, comma quinto, stesso cod., e fungendo da valido rimedio esperibile quello della richiesta di riapertura delle indagini. (Nella specie, la S. C. ha escluso l'abnormità dell'ordinanza impugnata, essendo essa comunque esplicazione di un legittimo potere e non essendosi determinata alcuna stasi processuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)