Sez. 4, Sentenza n. 1557 del 28/11/2013 Cc. (dep. 15/01/2014) Rv. 258561 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Presupposto erroneo - Ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni - Richiesta di riapertura delle indagini - Possibilità.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
Non è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della omessa presentazione della querela da parte della persona offesa, sia perché detto motivo esula dai rigorosi limiti fissati dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all'art. 127, comma quinto, stesso cod.; sia perché, nel caso rappresentato, può essere validamente esperito il rimedio della richiesta di riapertura delle indagini.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)