Sez. 1, Ordinanza n. 933 del 13/07/1966 Cc. (dep. 08/08/1966) Rv. 102332 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO.*
Il delitto di bancarotta si consuma, con effetto conseguente per la Determinazione della Competenza territoriale, nel luogo dove e stato dichiarato il fallimento, poiche la sentenza dichiarativa di fallimento e condizione di punibilita della bancarotta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)