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Sez. 1, Ordinanza n. 933 del 13/07/1966 Cc. (dep. 08/08/1966) Rv. 102332 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1966-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102332-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - LUOGO DI CONSUMAZIONE DEL REATO.*

Il delitto di bancarotta si consuma, con effetto conseguente per la Determinazione della Competenza territoriale, nel luogo dove e stato dichiarato il fallimento, poiche la sentenza dichiarativa di fallimento e condizione di punibilita della bancarotta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)