Sez. 1, Sentenza n. 2621 del 23/11/1984 Cc. (dep. 11/01/1985) Rv. 167385 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - GIUDICE COMPETENTE.*
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - MOMENTO CONSUMATIVO - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE - GIUDICE COMPETENTE.*
In tema di reati fallimentari, anche nell'ipotesi di reati commessi da persona diversa dal fallito, il momento consumativo si perfeziona all'atto della pronuncia della sentenza dichiarativa e non già nel momento e nel luogo ad esso anteriori in cui la condotta viene posta in essere. Ne consegue che la Competenza per territorio spetta al giudice del luogo ove è stata emessa la predetta sentenza. (V mass n 102332).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)