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Sez. 4, Sentenza n. 11310 del 15/10/1981 Ud. (dep. 22/12/1981) Rv. 151393 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - IMPUTATO - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - FORMALITÀ PRESCRITTA PER IL PROCEDIMENTO CIVILE - OBBLIGATORIETÀ - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151393-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - IMPUTATO - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - FORMALITÀ PRESCRITTA PER IL PROCEDIMENTO CIVILE - OBBLIGATORIETÀ - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE.*

Qualora l'imputato impugni la sentenza per i soli interessi civili ex art. 202 cod. proc. pen., sia la dichiarazione di impugnazione sia i successivi motivi devono essere redatti su carta legale, secondo le norme del procedimento civile. (nella specie, l'imputato aveva proposto impugnazioni, contestualmente alla pronuncia della sentenza impugnata, avanti al cancelliere e su modulo a stampa e aveva, poi, presentato i motivi su carta semplice. Inoltre, la dichiarazione non era stata notificata né alla parte civile né al P.m. entro il termine dei tre giorni dalla sua proposizione). (sull'obbligatorietà della carta legale per l'impugnazione agli effetti civili, ma a carico della parte civile o del responsabile civile V. Rispettivamente mass. N. 117442 anno 1971 ultima parte; mass. N. 141019 anno 1979).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)