Sez. 2, Sentenza n. 210 del 27/01/1971 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117442 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LE DISPOSIZIONI CHE CONCERNONO INTERESSI CIVILI - ART 195 COD PROC PEN - AMBITO DI APPLICABILITA IN SEGUITO ALL'ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA - FORMALITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ART 202 COD PROC PEN - OSSERVANZA.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LE DISPOSIZIONI CHE CONCERNONO INTERESSI CIVILI - ART 195 COD PROC PEN - AMBITO DI APPLICABILITA IN SEGUITO ALL'ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMA - FORMALITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ART 202 COD PROC PEN - OSSERVANZA.*
La sentenza della Corte costituzionale n 1 del 15'22 gennaio 1970, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 195 cod proc pen nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per Cassazione contro le Disposizioni che concernono i suoi interessi civili, non ha inteso riconoscere alla parte civile la facolta di sostituirsi al pubblico ministero nell'Esercizio dell'Azione penale e del relativo potere d'impugnazione, per invocare un annullamento che dovrebbe preludere all'affermazione della colpevolezza e alla condanna dell'imputato in Sede di rinvio, ma ha voluto adeguare il disposto del predetto articolo a quello dell'art 111 della Costituzione, riconoscendo alla parte civile il diritto d'impugnare le sentenze di proscioglimento con ricorso per Cassazione sempre e solo quando, ferma restando l'assoluzione, non si faccia ad invocare un annullamento, che possa aprire l'adito a una condanna (petitum questo riservato al PM), ma solo una modifica della formula assolutoria che possa cautelare i propri interessi civili. In ogni caso l'impugnazione della parte civile deve rivestire le formalita, (uso di carta legale e notificazioni alle altre parti nei termini perentori di cui all'art 202 cod proc pen), volute dalla legge, difettando le quali il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)