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Sez. 1, Sentenza n. 3058 del 20/11/1979 Cc. (dep. 24/01/1980) Rv. 144078 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA(ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - DECORRENZA DALLA DIMISSIONE - ECCEZIONI - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144078-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA(ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO - DECORRENZA DALLA DIMISSIONE - ECCEZIONI - POSSIBILITA.*

Il termine di tre mesi per chiedere la remissione del debito ha carattere perentorio, come si desume, pur in difetto di un'esplicita sanzione di decadenza, dalla funzione che esso e destinato ad assolvere, circoscrivendo in precisi limiti di tempo l'Esercizio della relativa facolta. Peraltro, mentre il termine iniziale di un mese previsto dallo stesso art 96 del regolamento penitenziario (nella nuova formulazione che risulta dall'art 9 DPR 24 maggio 1977, n 339) ha per necessario punto di riferimento la data della dimissione (in quanto diretto a consentire la richiesta o la proposta nell'ultimo mese effettivo di detenzione o di internamento), altrettanto non puo dirsi per il termine finale, la cui decorrenza dalla dimissione e prevista con riguardo alla normalita dei casi e va precisata e circoscritta attraverso l'elemento sistematico.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST., DPR 24/05/1977 num. 339 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)