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Sez. 5, Ordinanza n. 903 del 18/01/2006 (Rv. 587319 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Imprese di assicurazione - Redditi degl'immobili destinati a riserve matematiche - Assoggettamento a tassazione autonoma - Sussistenza - Fondamento - Esclusione dalla base imponibile - Condizioni - Destinazione all'esercizio dell'attività assicurativa - Onere della prova - A carico dell'impresa.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587319-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di ILOR, non possono ritenersi sottratti ad autonoma tassazione, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, i redditi prodotti dai beni immobili delle imprese di assicurazione situati nel territorio della Repubblica, e liberi da ipoteche, mediante i quali debbono essere costituite le c.d. riserve matematiche, su cui viene iscritta ipoteca in base a decreto del Ministro dell'Industria; l'esenzione prevista dalla predetta disposizione si riferisce infatti ai beni strumentali ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, cioè agl'immobili che abbiano come unica destinazione l'impiego in attività tipicamente imprenditoriali, sì da non essere idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui sono inseriti, mentre i beni in questione, pur essendo istituzionalmente destinati all'adempimento degli obblighi assunti con i contratti di assicurazione, e quindi preordinati e vincolati per legge a costituire a favore della clientela garanzia patrimoniale dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa assicuratrice nell'esercizio della sua attività tipica, sono estranei, in quanto tali, all'esercizio dell'attività stessa. Tuttavia, poiché nulla vieta che essi siano concretamente e direttamente impiegati nell'esercizio dell'impresa assicurativa (ad esempio, come sede dell'impresa), e si inseriscano quindi nel relativo complesso aziendale, è onere dell'impresa stessa, a fronte della relativa pretesa impositiva, dedurre e dimostrare la ricorrenza della predetta condizione, necessaria ai fini dell'esenzione dall'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)