Sez. 1, Sentenza n. 2990 del 01/04/1996 (Rv. 496725 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Società di capitali - Redditi immobiliari - Esenzione - Condizioni - Carattere strumentale dei beni - Nozione - Suolo nudo oggetto dell'attività imprenditoriale - Base imponibile - Inclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Al fine dell'esclusione dalla base imponibile per l'ILOR dei redditi relativi a beni immobili strumentali posseduti da società di capitali, il requisito della strumentalità per l'esercizio di un'impresa commerciale ricorre se ed in quanto gli elementi reddituali propriamente e concretamente riferibili agli immobili si confondono tra le componenti positive o negative del reddito stesso, mentre quelli non aventi tale carattere, ancorché confluiscano nel reddito d'impresa, conservano la loro autonomia ai fini delle modalità di determinazione del reddito. Pertanto, ad un terreno nudo può riconoscersi l'indicato carattere di strumentalità solo quando esso venga sottratto alla sua naturale destinazione, per essere utilizzato in un determinato processo produttivo; mentre quando lo sfruttamento del terreno resti circoscritto nell'ambito della sua naturale funzione, così da essere considerato oggetto - e non strumento - dell'attività imprenditoriale, esso deve essere qualificato non già bene strumentale, ma fattore della produzione, intrinsecamente idoneo a produrre reddito e, quindi, suscettibile di tassazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 40, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5, DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)