Sez. L, Sentenza n. 2648 del 09/07/1976 (Rv. 381429 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO GIUDIZIALE - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI SUCCESSIVAMENTE VIGENTI - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - DAL GIORNO DELLA DOMANDA - DALLE SINGOLE SCADENZE MENSILI DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO GIUDIZIALE - RIFERIMENTO AI CONTRATTI COLLETTIVI SUCCESSIVAMENTE VIGENTI - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - DAL GIORNO DELLA DOMANDA - DALLE SINGOLE SCADENZE MENSILI DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Qualora il giudice provveda ad adeguare la retribuzione del lavoratore, ritenuta insufficiente, con riferimento ai parametri orientativi costituiti dai contratti collettivi successivamente vigenti, gli interessi corrispettivi sulle somme cosi determinate non possono decorrere dalla data delle singole scadenze mensili della retribuzione, poiche i crediti del lavoratore non erano originariamente liquidi - e cioe determinati o determinabili con un semplice calcolo aritmetico - ed esigibili, ma sono divenuti liquidi ed esigibili proprio in virtu dell'accertamento giudiziario sull'an e sul quantum: conseguentemente, per l'effetto retroattivo della sentenza, essi cominciano a decorrere solo dal giorno della domanda.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)