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Sez. 4, Sentenza n. 4196 del 12/03/1996 Ud. (dep. 22/04/1996) Rv. 205041 - 01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro | Lavoro subordinato - Appalto di opere e servizi - Violazione delle norme sul divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro - Responsabilità dell'appaltatore concorrente con quella dell'imprenditore appaltante per gli infortuni verificatisi sul lavoro - Sussistenza - Limiti - Valutazione in concreto dei termini dell'accordo tra appaltante e appaltatore - Necessità.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205041-01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro

In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un contratto di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, non determina il venir meno di ogni responsabilità del sub-appaltatore che dovrà rispondere dei danni riportati dai propri dipendenti (che l'ultimo comma dell'art. 1 della legge citata considera a tutti gli effetti dipendenti dell'imprenditore che effettivamente ha utilizzato le loro prestazioni) tenendo conto dei termini concreti dell'accordo raggiunto tra appaltante e sub appaltatore e la sua responsabilità concorre con quella del primo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)