Sez. 4, Sentenza n. 20125 del 26/03/2013 Ud. (dep. 09/05/2013) Rv. 256395 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Appalto di mere prestazioni di lavoro - Responsabilità dell'appaltatore concorrente con quella dell'imprenditore appaltante - Sussistenza - Limiti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un contratto di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non determina il venir meno di ogni responsabilità del sub appaltatore, che dovrà rispondere dei danni riportati dai propri dipendenti, tenendo conto dei termini concreti dell'accordo raggiunto tra appaltante e sub appaltatore, e la sua responsabilità concorre con quella del primo.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)