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Sez. 3, Sentenza n. 1216 del 20/04/1968 (Rv. 332718 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI- ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO INCIDENTALE DI COGNIZIONE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1968-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332718-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI- ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - GIUDIZIO INCIDENTALE DI COGNIZIONE - OGGETTO.*

Il processo incidentale di cognizione instauratosi dopo la contestazione sorta sulla dichiarazione negativa del terzo pignorato deve solo accertare se esista o meno il diritto del debitore nei confronti del terzo e, con la sentenza che definisce il relativo giudizio, il giudice, in caso di accertamento positivo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo. Non e pertanto ammissibile alcun'altra diversa domanda.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)