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Sez. 3, Sentenza n. 320 del 22/01/1990 (Rv. 464896 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA O OMESSO - PROCESSO DI COGNIZIONE - OGGETTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464896-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA O OMESSO - PROCESSO DI COGNIZIONE - OGGETTO - LIMITI.*

In tema di espropriazione presso terzi, il processo di cognizione previsto in ipotesi di mancata o contestata dichiarazione del terzo (art. 548 cod. proc. civ.) è diretto unicamente ad accertare l'esistenza e l'oggetto dell'obbligazione del terzo verso il debitore esecutato, con la conseguenza che in detto giudizio non è consentita la proposizione di altre domande (nella specie di rivalutazione del credito) volte all'accertamento di pretese del creditore procedente nei confronti del detto debitore, non potendo configurarsi un rapporto di accessorietà o di connessione tra la domanda di accertamento di cui agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., diretta a risolvere una questione pregiudiziale per la prosecuzione del procedimento esecutivo, e una domanda tendente ad accertare una pretesa di qualsivoglia natura del creditore procedente nei confronti del debitore o che abbia ad oggetto la stessa pretesa esecutiva azionata. (Conf 5798/79, mass n 402444; (V Conf 2443/72, mass n 359903; (V Conf 1216/68, mass n 332718).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)