Sez. 3, Sentenza n. 2887 del 02/07/1996 Cc. (dep. 08/08/1996) Rv. 206031 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Sequestro preventivo di costruzione abusiva - Rituale domanda di condono edilizio - Attivazione della procedura per il completamento delle opere - Giudice del riesame - Richiesto di valutare la permanenza delle esigenze cautelari - In relazione alla procedura di "completamento" - Obbligo di verifica della compatibilità in concreto - Relative modalità - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
Nel caso di sequestro preventivo di costruzione abusiva, qualora l'indagato dopo avere presentato rituale domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 39, legge 23 dicembre 1994, n. 724 - abbia attivato la procedura prevista dall'art. 35, comma ottavo, legge 28 febbraio 1985, n. 47 per il completamento delle opere sotto la propria responsabilità, il giudice del riesame, allorché gli venga richiesto di valutare la permanenza delle esigenze cautelari che hanno determinato e giustificato il sequestro preventivo, deve affrontare la questione della compatibilità - in concreto - tra le dette esigenze e la procedura di "completamento" delle opere abusive verificando la sussistenza effettiva di tutte le condizioni richieste dalla norma (art. 35, ottavo comma legge n. 47 del 1985) che regola detta procedura. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza con la quale veniva rigettata istanza di riesame, la richiesta valutazione risultava del tutto omessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)