Sez. 3, Sentenza n. 2031 del 02/05/1996 Cc. (dep. 20/06/1996) Rv. 205253 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Possibilità di completare sotto la propria responsabilità l'opera edilizia - Automatica educazione del sequestro preventivo - Esclusione - Fattispecie.
Edilizia - In genere
Il fatto che, a norma del quattordicesimo comma dell'art. 35 legge 28 febbraio 1985, n. 47, il presentatore dell'istanza di sanatoria possa completare sotto la propria responsabilità, le opere edilizie abusive suscettibili di sanatoria non significa di per sè che vengano meno le esigenze preventive che legittimano il sequestro cautelare a norma dell'art. 321 cod. proc. pen. (Nella specie la S. C. ha osservato che non risultava si fossero già realizzate le condizioni richieste dalla norma per il completamento delle opere, vale a dire oltre al decorso di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria, il versamento della seconda rata dell'oblazione, nonché la notifica al comune dell'intendimento di completare le opere, con l'allegazione di perizia giurata, ovvero di documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi: in assenza di queste condizioni il completamento delle opere nella prospettiva della sanatoria era evento solo futuro e incerto, sicché permanevano le esigenze cautelari che presiedevano all'istituto del sequestro preventivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 com. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)