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Sez. L, Sentenza n. 768 del 26/01/1991 (Rv. 470672 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Obbligatorietà erga omnes. | In genere - Interpreta - Ricorso per cassazione - Indicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale violati - Onere del ricorrente - Inosservanza - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1991-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470672-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Obbligatorietà erga omnes.

Il ricorrente per cassazione, che si dolga dell'interpretazione, da parte del giudice del merito, di disposizioni di un contratto collettivo efficace erga omnes (nella specie, artt. 12 e 17 dello accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1070), è tenuto, a pena di inammissibilità della censura, ad indicare, specificandone le ragioni, quale dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, che presiedono anche all'interpretazione dei contratti collettivi efficaci erga omnes, sia stato violato dal predetto giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)