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Sez. 2, Sentenza n. 7738 del 20/08/1997 (Rv. 506866 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Violazione dei canoni ermeneutici - Contenuto necessario del ricorso - Indicazione specifica dei canoni ermeneutici inosservati - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506866-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema di interpretazione del contratto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è sufficiente il richiamo astratto e generico alla violazione dell'art. 1362 cod. civ., ma è necessario che il ricorrente indichi, in modo specifico, i canoni che assuma essere stati in concreto inosservati, e, soprattutto, il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)