Sez. 6, Sentenza n. 9100 del 18/05/1995 Ud. (dep. 25/08/1995) Rv. 202317 - 01
Stupefacenti - Detenzione | A fini di spaccio - Attenuante della lieve entità del fatto - Relativo giudizio - Necessità di valutare tutte le componenti del fatto - Sussistenza.
Stupefacenti - Detenzione
In materia di violazione della legge sugli stupefacenti, il giudizio in ordine alla esistenza o meno delle circostanze attenuanti ad effetto speciale prevista dall'art. 73 comma quinto d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (lieve entità del fatto) concerne il "fatto" nella sua unitarietà e non può, quindi, farsi discendere da una sola delle sue componenti, come la quantità o qualità dello stupefacente detenuto, occorrendo invece valutare anche gli altri elementi indicati nella norma, vale a dire "mezzi, modalità o circostanze della azione".
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)