Sez. 6, Sentenza n. 1183 del 05/01/1999 Ud. (dep. 28/01/1999) Rv. 213321 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.p.r. 9 maggio 1990, n. 309 - Presenza nella fattispecie concreta di uno solo dei dati suscitanti allarme sociale - Esclusione dell'attenuante - Legittimità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti previsti dall'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente a escludere l'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui al quinto comma il carattere di allarme sociale desumibile anche da uno solo dei dati da considerarsi. Pertanto, i fatti non sono di lieve entità se i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, la qualità o la quantità delle sostanze non concorrono tutti a degradare l'ipotesi normale di reato a fatto di lieve entità. Ciò sia per il rapporto generalità - specialità che intercorre tra la fattispecie comune e quella attenuata (ritenendo l'opposto, data la frequenza di qualcuno degli elementi ricordati nei fatti della vita, sarebbe l'attenuante la disposizione di normale applicazione e non viceversa), sia perché, altrimenti, si verrebbe a svilire la deterrenza della disposizione, benché siano presenti fattori negativi diversamente preponderanti.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)