Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 07/07/1972 (Rv. 359607 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITA GIACENTE - CURATORE - OBBLIGHI - IN GENERE - ESERCIZIO E PROMOZIONE DELLE RAGIONI EREDITARIE E RESISTENZA ALLE AZIONI PROPOSTE CONTRO L'EREDITA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA LEGITIMATIO AD CAUSAM NELL'IPOTESI DI ACCETTAZIONE DELL'EREDITA O DI DEVOLUZIONE DI ESSA ALLO STATO.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - EREDITA GIACENTE - CURATORE - OBBLIGHI - IN GENERE - ESERCIZIO E PROMOZIONE DELLE RAGIONI EREDITARIE E RESISTENZA ALLE AZIONI PROPOSTE CONTRO L'EREDITA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA LEGITIMATIO AD CAUSAM NELL'IPOTESI DI ACCETTAZIONE DELL'EREDITA O DI DEVOLUZIONE DI ESSA ALLO STATO.*
L'Esercizio e la promozione delle ragioni ereditarie e la risposta alle istanze proposte contro la medesima rientrano fra gli obblighi connessi all'ufficio di curatore dell'eredita giacente (art 529 cod civ) e vincolanti per tutta la durata dell'ufficio medesimo. Conseguentemente, l'efficacia retroattiva della accettazione o della devoluzione di diritto allo stato ex art 586 cod civ dell'eredita giacente, mediante la quale si tende ad evitare una vacanza nella titolarita del patrimonio ereditario non incide sulla legittimazione ad causam, medio tempore esercitata dal curatore, e solo dal momento in cui risultano realizzati gli scopi cui tende la legittimazione sostitutiva del curatore, vengono a cessare di diritto lo stato di giacenza dell' eredita e l'ufficio del curatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 529, Cod. Civ. art. 586 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)