Sez. 1, Sentenza n. 334 del 01/03/1966 Ud. (dep. 16/06/1966) Rv. 101692 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - IMMEDIATEZZA DELLA VIOLENZA O MINACCIA RISPETTO ALLA SOTTRAZIONE - RELATIVITA - ANALOGIA CON IL CONCETTO DI QUASI FLAGRANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - IMMEDIATEZZA DELLA VIOLENZA O MINACCIA RISPETTO ALLA SOTTRAZIONE - RELATIVITA - ANALOGIA CON IL CONCETTO DI QUASI FLAGRANZA.*
Per aversi l'elemento dell'immediatezza richiesto dall'art 628, comma secondo cod pen, non e strettamente necessario che nessun intervallo cronologico o che soltanto un tempo praticamente non apprezzabile sia trascorso dalla sottrazione alla violenza o minaccia, ma e sufficiente che questa sia unita in un unico contesto di Azione con quella e non sia effetto di una tardiva reazione di colui al quale la cosa fu sottratta: e cio in corrispondenza con il concetto accolto dal comma terzo dell'art 237 cod proc pen (quasi flagranza), in cui il verbo 'inseguirè non puo intendersi usato a significare soltanto l'Azione dell'andar dietro correndo a taluno per raggiungerlo, ma va inteso nella piu ampia accezione di incalzare, dar la caccia, e percio si riferisce anche a colui che sia riuscito a sottrarsi allo sguardo, ma non possa lasciare il luogo in cui si cela senza farsi scorgere dalle persone che lo stanno ricercando.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 237 com. 3, Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)