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Sez. 2, Sentenza n. 11116 del 02/07/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151318 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - ELEMENTO DELL'IMMEDIATEZZA - RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI "QUASI FLAGRANZA" - FATTISPECIE: INIDONEITÀ DI UN INTERVALLO DI UN'ORA.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151318-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - ELEMENTO DELL'IMMEDIATEZZA - RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI "QUASI FLAGRANZA" - FATTISPECIE: INIDONEITÀ DI UN INTERVALLO DI UN'ORA.*

L'elemento della immediatezza, richiamato dal secondo comma dello art. 628 cod. pen., non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale. L'espressione "immediatamente dopo" va riferita alla nozione di "quasi flagranza", prevista dall'art. 237 cod. proc. pen.: occorre cioè che l'intervallo di tempo trascorso tra la sottrazione e la violenza possa essere considerato idoneo, secondo logica, a realizzare gli estremi della "quasi flagranza" medesima. (nella specie l'intervallo di tempo di oltre un'ora non è stato ritenuto idoneo). (Conf mass n 145303; (Conf mass n 133312; (Conf mass n 117649; (Conf mass n 112362; (Conf mass n 101692).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)