Sez. 6, Sentenza n. 2974 del 03/10/1996 Cc. (dep. 07/11/1996) Rv. 206217 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME | Casi in cui è ammissibile la procedura per correzione di errore materiale e casi in cui deve procedersi a revisione della sentenza di condanna.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME
In tema di persona condannata per errore di nome, qualora il processo si sia svolto nei confronti di persona diversa da quella contro cui si sarebbe dovuto procedere, non può applicarsi la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non potendosi utilizzare nei confronti del vero colpevole, rimasto estraneo al giudizio, il giudicato formatosi nei confronti di altra persona. In tal caso, come previsto dall'art. 668 cod. proc. pen., occorre provvedere con le forme stabilite per la revisione delle sentenze nei confronti del condannato per errore di nome, in quanto estraneo al fatto, ai sensi dell'art. 630, comma primo, lettera c), cod. proc. pen.. Per contro, se la condanna è stata pronunciata nei confronti del vero colpevole, mentre l'atto esecutivo è stato erroneamente indirizzato nei confronti di altro soggetto, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 667 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui l'interessato assumeva di essere stato condannato per errore di nome, ed aveva con tale doglianza investito il giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'impugnativa con valutazione di merito: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio tale ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello, osservando in motivazione che a ciò avrebbe dovuto provvedere il giudice dell'esecuzione, previa qualificazione dell'impugnativa del condannato in richiesta di revisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 668, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)