Sez. 1, Sentenza n. 14046 del 22/09/2014 Cc. (dep. 07/04/2015) Rv. 263091 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME | Erronea indicazione delle generalità del condannato - Procedura di correzione dell'errore materiale - Applicabilità - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONDANNATO PER ERRORE DI NOME
Quando è dedotta l'erronea indicazione delle generalità del condannato dopo la sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione procede con la correzione dell'errore materiale della sentenza, ove sia accertata la rituale citazione in giudizio, sebbene sotto altro nome, del soggetto-fisicamente individuato-cui il fatto è stato attribuito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 68, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)