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Sez. 3, Sentenza n. 25 del 05/01/2010 (Rv. 610875 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Requisiti - Nesso di causalità - Condizioni - Normale consequenzialità tra il fatto e l'evento - Mancata sopravvenienza di un fatto idoneo a determinare l'evento - Interruzione del nesso causale - Caso fortuito - Fatto del danneggiato o di un terzo - Configurabilità - Mancata adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno da parte dell'esercente l'attività pericolosa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610875-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal manovratore di una macchina perforatrice, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)