Sez. 3, Sentenza n. 19449 del 15/07/2008 (Rv. 604688 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Nesso di causalità tra l'esercizio di detta attività e l'evento dannoso - Onere probatorio a carico del danneggiato - Sussistenza - Prova liberatoria - A carico del danneggiante - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso; resta, poi, a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.(Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto ritenendo irrilevante, ai fini della decisione, che la caduta dell'allieva fosse avvenuta a causa dell'andamento del cavallo o della rottura di uno staffile, che la danneggiata conducesse l'animale al passo o al galoppo e che la stessa fosse o meno preparata a farlo, in quanto era stato accertato che l'evento dannoso si era verificato in conseguenza dello svolgimento di un'attività pericolosa - l'esercizio ippico - e che il danneggiante non aveva offerto la prova liberatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)