Sez. 5 - , Ordinanza n. 26449 del 08/11/2017 (Rv. 646165 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | - Notifica diretta a mezzo servizio postale - Formalità di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile "ratione temporis" - Omissione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine "breve" d'impugnazione, ai sensi dell'art 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione "ratione temporis" applicabile successiva alle modifiche apportate del d.l. n. 40 del 2010 (conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2000), la sentenza può essere notificata anche mediante servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, nel rispetto delle formalità previste dallo stesso art. 38. In mancanza di prova da parte del notificante, anche a mezzo di ricevuta rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, del rispetto delle suddette formalità, si rende invece applicabile il diverso termine cd. "lungo" di impugnazione, di cui all'art. 327 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Legge 25/05/2010 num. 73 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)