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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016 (Rv. 639913 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Termine per il deposito del ricorso - Computo - Criteri - Art. 155, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639913-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)