Sez. 2 - , Ordinanza n. 28880 del 18/10/2023 (Rv. 669197 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione - Idoneità ad interrompere il possesso ad usucapionem - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1167, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2650, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 88, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)