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Sez. 2 - , Sentenza n. 15137 del 31/05/2021 (Rv. 661356 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione - Idoneità ad interrompere il possesso “ad usucapionem” - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661356-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1167, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2650, Cod. Civ. art. 2651, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 45, Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)