Sez. L, Sentenza n. 8718 del 17/07/1992 (Rv. 478249 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo- Disciplina (efficacia) - In genere | Diritti delle parti di un rapporto sorti durante la vigenza di un precedente contratto collettivo- Soppressione per effetto di un contratto collettivo successivo - Inammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di acquisizione del diritto agli scatti di anzianità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo- Disciplina (efficacia) - In genere
In difetto di specifico mandato o di adesione o ratifica degli interessati, il contratto collettivo non può incidere su diritti sorti, in capo alle parti del rapporto di lavoro, per l'avvenuto perfezionamento delle corrispondenti fattispecie costitutive durante la vigenza di un precedente contratto collettivo, o comunque, per effetto di prestazioni eseguite alla stregua di tale disciplina, restando escluso, in particolare, che, in difetto delle condizioni suindicate, un contratto collettivo successivo possa privare i lavoratori del diritto agli scatti di anzianità acquisito, secondo la disciplina di un contratto collettivo precedente, in relazione al periodo soggetto alla vigenza di tale contratto. (Principio affermato in fattispecie concernente l'art. 15 del c.c.n.l. 31 gennaio 1975 per i dipendenti delle aziende acquedottistiche municipalizzate ed il rapporto fra tale disciplina ed i successivi accordi internazionali interconfederali del 5 gennaio 1978 e del 13 luglio 1978.)
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)