Sez. L, Sentenza n. 6749 del 01/07/1999 (Rv. 528160 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - IN GENERE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) | Potere di disposizione da parte del sindacato in ordine a diritti già sorti in capo ai lavoratori - Insussistenza - Origini sindacali dei suddetti diritti - Irrilevanza - Fattispecie relativa alla posticipazione della data di assunzione del personale assorbito in seguito alla soppressione delle assuntorie ferroviarie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - IN GENERE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI)
Non appartiene all'autonomia collettiva il potere di disporre di diritti gaì sorti in capo ai lavoratori per l'avvenuto perfezionamento delle relative fattispecie costitutive, a nulla rilevando che tali diritti e le modalità di acquisizione degli stessi abbiano origine sindacale.(Nella specie, essendo state abolite le assuntorie ferroviarie, era stato stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo per l'assunzione del relativo personale con decorrenza del primo luglio 1987 e, in base a tale accordo, i contratti individuali di lavoro erano stati costituiti con lettere di assunzione con decorrenza dal primo luglio 1987, ma successivamente erano intervenuti nuovi accordi sindacali aventi ad oggetto la posticipazione, contro un indennizzo, della data di assunzione dei lavoratori dal primo luglio 1987 primo settembre 1987; la S.C., in applicazione del principio soprariportato, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che, vertendosi in materia di diritti ormai acquisiti dai lavoratori e sottratti alla disponibilità del sindacato, l'accordo prevedente la posticipazione della data di assunzione era da ritenersi inefficace nei confronti dei lavoratori che non l'avessero ratificato).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)