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Sez. 1, Sentenza n. 4298 del 16/12/1974 (Rv. 372988 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - DECISIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA SOSPESA - NECESSITA - ULTERIORE SOSPENSIONE DELLA CAUSA - SUCCESSIVA VALUTAZIONE - MANCATA RIASSUNZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1974-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372988-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - DECISIONE DELLA CAUSA PREGIUDIZIALE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA SOSPESA - NECESSITA - ULTERIORE SOSPENSIONE DELLA CAUSA - SUCCESSIVA VALUTAZIONE - MANCATA RIASSUNZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.*

La definizione con sentenza passata in giudicato del processo pregiudiziale impone alla parte interessata l'Onere di riassunzione del processo sospeso, anche nell'ipotesi in cui con tale sentenza la controversia non sia totalmente risolta. Solo con la riassunzione del processo sospeso puo, infatti, essere fatta valere l'eventuale esigenza di un' ulteriore sospensione, che peraltro potra essere presa in considerazione dal giudice soltanto qualora, alla data di pronuncia sull'istanza di sospensione, sia pendente l'ulteriore processo tendente alla conclusione definitiva della controversia. L'omissione della riassunzione concreta, quindi, anche in questa situazione, un'ipotesi di inattivita processuale, che rientra nell'ambito della norma di cui all'art 307 cod proc civ e da luogo, necessariamente, alla sanzione dell'Estinzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)