Sez. 2, Sentenza n. 4282 del 17/11/1976 (Rv. 382987 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SENTENZA PRONUNCIATA IN CAUSE RIUNITE - SOSTANZIALE PLURALITA DI PRONUNCE - DECISIONE DI UNA CAUSA PREGIUDIZIALE AD ALTRA NON RIUNITA - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO RELATIVO A QUESTA ULTIMA - DEDUZIONE DEL CARATTERE DI PREGIUDIZIALITA DI ALTRA CAUSA RIUNITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DELLA CAUSA PREGIUDICATA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - SENTENZA PRONUNCIATA IN CAUSE RIUNITE - SOSTANZIALE PLURALITA DI PRONUNCE - DECISIONE DI UNA CAUSA PREGIUDIZIALE AD ALTRA NON RIUNITA - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO RELATIVO A QUESTA ULTIMA - DEDUZIONE DEL CARATTERE DI PREGIUDIZIALITA DI ALTRA CAUSA RIUNITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DELLA CAUSA PREGIUDICATA - CONDIZIONI.*
La sentenza pronunciata in cause riunite per ragioni di connessione e unica solo formalmente, mentre sostanzialmente consta di tante pronunce quante sono le cause riunite. Pertanto, quando ad una causa ritenuta pregiudiziale, ai fini della sospensione di un diverso processo, altre ne siano state riunite per ragione di connessione durante il suo successivo corso, la sentenza, che tale causa abbia definito nei termini inducenti siffatto carattere di pregiudizialita, concreta senz'altro una ragione di cessazione della disposta sospensione, qualora in questi termini sia passata in giudicato ed ancorche sia stata impugnata relativamente ad altri capi distinti, aventi riferimento alle altre cause riunite in unico procedimento. Che se, poi, un analogo carattere di pregiudizialita la parte interessata ritenga di poter attribuire anche a queste altre cause, nulla le vieta in tesi di prospettare tale opinione al giudice della causa pregiudicata perche questi abbia ad adottare un nuovo provvedimento di sospensione ovvero ad integrare il provvedimento precedente; ma cio il giudice potra fare solo previa, tempestiva riassunzione del processo sospeso, inconcepibile essendo che una nuova valutazione e un nuovo provvedimento trovino luogo nel quadro di un processo quiescente o, addirittura, di un processo estinto. (V 4298/74, mass n 372988).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)