Sez. 3, Sentenza n. 48402 del 11/11/2004 Ud. (dep. 16/12/2004) Rv. 230794 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Reato di discarica abusiva - Natura di reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Gestione post-operativa - Esercizio di discarica - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La gestione post-operativa di una discarica non autorizzata - che deve rispettare le prescrizioni imposte ai fini del ripristino ambientale secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 36 del 2003 -, pur ricompresa nella nozione di gestione dei rifiuti introdotta dall'art. 6, comma primo, lett. d) del D.Lgs. n. 22 del 1997, non rappresenta una protrazione del reato permanente di abusivo esercizio della discarica, che è punito solo in relazione al funzionamento effettivo di essa, mentre con l'inizio della gestione post-operativa il sito non è più destinato a luogo di scarico e deposito di rifiuti, seppure perdurano nel tempo gli effetti del precedente illecito accumulo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36 art. 2, Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)