Sez. 3, Sentenza n. 13456 del 30/11/2006 Ud. (dep. 02/04/2007) Rv. 236327 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Reato di discarica abusiva - Natura - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di realizzazione e gestione di una discarica in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha natura di reato permanente, in quanto l'attività di realizzazione di una discarica permane sino a che prosegue l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo, mentre la gestione della discarica permane sino a quando avviene l'attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)