Sez. U, Sentenza n. 2960 del 11/03/1992 (Rv. 476207 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Art. 12 della legge n. 1 del 1981 - Parziale declaratoria di illegittimità costituzionale - Effetti - Giudizio di rinvio - Udienza per la discussione orale - Fissazione - Termine - Decorrenza.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni
Per effetto della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981 n. 1 - pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 579 del 1990 -, anche nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'udienza per la discussione orale nel giudizio di rinvio, conseguente a cassazione della precedente decisione, deve essere fissata nel termine di un anno dalla pronunzia caducatoria, individuandosi, peraltro, come "dies a" quello della pubblicazione della stessa mediante deposito in cancelleria e non già dalla sola deliberazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)