diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4338 del 25/03/2003 (Rv. 561368 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | INVIM straordinaria ex art. 1 del D.L. n. 299 del 1991 - Criterio automatico di valutazione - Applicabilità - Cause ostative - Destinazione edificatoria del fondo, in base allo strumento urbanistico - Attualizzazione di detta destinazione attraverso l'edificazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561368-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di INVIM straordinaria, ex art. 1 del D.L. 13 settembre 1991, n. 299 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363), la classificazione di un fondo come edificabile, ai fini della inapplicabilità del criterio automatico di valutazione di cui al comma 8 del citato articolo, va correlata alle previsioni degli strumenti urbanistici, senza la necessità di accertare che alla mutata destinazione giuridica (da rurale ad edificatoria) sia già seguita, al momento di applicazione dell'imposta, l'edificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)