Sez. 5, Sentenza n. 15312 del 29/11/2000 (Rv. 542274 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | INVIM straordinaria per decorso del tempo - Valutazione dei terreni - Criteri - Classificazione del fondo - Come edificabile - Correlazione alle previsioni di uno strumento urbanistico primario - Sussistenza - Necessaria adozione di normazione sottordinata per la concreta efficacia di detto strumento - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di cosiddetta INVIM straordinaria per decorso del tempo, di cui al D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, la classificazione di un fondo come edificabile, rilevante ai fini della individuazione dei criteri di valutazione del fondo stesso, è quella correlata alle previsioni di uno strumento urbanistico primario - piano regolatore generale - , indipendentemente dalla circostanza che la concreta attuabilità di detto strumento richieda l'adozione di una normazione sottordinata suscettibile di condizionarne l'efficacia immediata.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)