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Sez. L, Sentenza n. 12814 del 29/11/1991 (Rv. 474811 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Comparizione (Termini di) | Inosservanza del termine minimo - Effetti ex art. 164 cod. proc. civ. - Esclusione - Rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474811-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Comparizione (Termini di)

Nel processo di lavoro, anche con riguardo al ricorso previsto dall'art. 433 cod. proc. civ. per l'appello, il mancato rispetto del termine minimo di comparizione - stante l'inapplicabilità analogica della previsione di cui all'art. 164 cod. proc. civ., dettata per il rito ordinario, relativa alla nullità della citazione per inosservanza del suddetto termine - non è causa di nullità insanabile del ricorso, ma vizia soltanto l'atto di evocazione in giudizio e rende necessaria la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione in applicazione degli artt. 162 e 291 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)