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Sez. 2, Sentenza n. 7848 del 24/09/1994 (Rv. 487880 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | Conseguente impedimento di ogni decadenza - Presupposto - Vizi non attinenti alla fase di impulso di competenza della parte - Potere del giudice di ordinare la rinnovazione dell'atto nullo - Limiti derivanti dal carattere perentorio del termine in precedenza fissato per il compimento dell'atto - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1994-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487880-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE

Poiché il principio per cui la rinnovazione impedisce ogni decadenza, enunciato dall'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., è applicabile ai vizi, indicati dall'art. 160 cod. proc. civ., non attinenti alla fase di impulso di competenza della parte, non è di ostacolo all'esercizio del potere del giudice di ordinare la rinnovazione dell'atto nullo (nella specie l'atto di integrazione del contraddittorio in appello, ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ.), in relazione all'inciso "quando sia possibile" contenuto nell'art. 162 primo comma cod. proc. civ., il carattere perentorio del termine in precedenza fissato per il compimento dell'atto, qualora la nullità della notifica attenga alla fase di trasmissione e consegna cui presiede non la parte, ma l'ufficiale giudiziario (nella specie la dedotta nullità atteneva all'incompetenza dell'ufficiale giudiziario e all'incertezza assoluta del consegnatario del plico postale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)