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Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 10/07/1968 (Rv. 334770 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - GIUDICATO INTERNO ED ESTERNO - DIFFERENZE - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI GIUDICATO ESTERNO - RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DALLA PARTE VINCITRICE NEL MERITO - NECESSITA - RIPROPONIBILITA DELL'ECCEZIONE COL CONTRORICORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334770-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA - GIUDICATO INTERNO ED ESTERNO - DIFFERENZE - RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI GIUDICATO ESTERNO - RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DALLA PARTE VINCITRICE NEL MERITO - NECESSITA - RIPROPONIBILITA DELL'ECCEZIONE COL CONTRORICORSO - ESCLUSIONE.*

Il giudicato puo essere rilevato di ufficio in ogni stato e grado della causa, e quindi anche in Cassazione, solo quando siasi formato nello stesso processo invece la cosa giudicata formatasi in altro giudizio da luogo ad una comune eccezione la quale deve, percio, essere proposta, nei modi di rito, in Sede di merito. In questo secondo caso il mancato accoglimento dell'eccezione da luogo a soccombenza, la quale, anche se puramente teorica per l'avvenuto rigetto nel merito della domanda, fa sorgere l'interesse a ricorrere in via incidentale condizionata, al fine di evitare che, nel caso di accoglimento del ricorso, la soccombenza, gia di ordine teorico, possa trasformarsi in un definitivo pregiudizio pratico. Pertanto, la doglianza per l'avvenuto rigetto dell'eccezione di giudicato formatosi in altro processo, qualora sia prospettata con il controricorso - il quale e un semplice mezzo per esporre le ragioni giuridiche contrarie a quelle sostenute nel ricorso e non un mezzo di impugnazione della sentenza - non puo essere esaminata e va dichiarata inammissibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)