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Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 30/03/1987 (Rv. 452143 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452143-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il giudicato cosiddetto esterno ha connotazioni che lo differenziano nettamente da quello cosiddetto interno, ossia formatosi nello stesso procedimento ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. e riguardante le parti non impugnate della sentenza, poiché, mentre per quest'ultimo - che, a differenza del primo, è rilevabile anche di ufficio - la Corte di Cassazione ha il potere- dovere di esaminare gli Atti per stabilire direttamente se ne sussistono i presupposti di fatto, per il giudicato esterno, invece, tale accertamento compete esclusivamente al giudice del merito, le cui conclusioni, risolvendosi in un accertamento di fatto, si sottraggono al Sindacato di legittimità, ammissibile solo in caso di mancata applicazione dei criteri contenuti nell'art. 2909 cod. civ., ovvero di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. (V 2399/68, mass n 334770; (V 3814/82, mass n 421777; (V 5097/81, mass n 415879; (V 1433/78, mass n 390808).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)