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Sez. 3, Sentenza n. 2189 del 08/07/1971 (Rv. 352969 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - MUTAMENTO DELLA DIREZIONE DI MARCIA - MANCATA SEGNALAZIONE DELLA MANOVRA DI SORPASSO DA PARTE DI ALTRO VEICOLO - DIRITTO DI PRECEDENZA - SEGNALE DI DEVIAZIONE - NECESSITA - OBBLIGO DEL CONDUCENTE IN FASE DI MANOVRA DI SVOLTA A SINISTRA DI ASSICURARSI DELLA NON SOPRAVVENIENZA DI ALTRO VEICOLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352969-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - MUTAMENTO DELLA DIREZIONE DI MARCIA - MANCATA SEGNALAZIONE DELLA MANOVRA DI SORPASSO DA PARTE DI ALTRO VEICOLO - DIRITTO DI PRECEDENZA - SEGNALE DI DEVIAZIONE - NECESSITA - OBBLIGO DEL CONDUCENTE IN FASE DI MANOVRA DI SVOLTA A SINISTRA DI ASSICURARSI DELLA NON SOPRAVVENIENZA DI ALTRO VEICOLO - LIMITI.*

Il conducente, che intende eseguire un cambiamento di direzione di marcia o di corsia, se non gli sia stata gia segnalata una manovra di sorpasso, ha il solo Obbligo di segnalare la sua deviazione, spettando al medesimo la precedenza sui veicoli sopraggiungenti in manovra di sorpasso preventivamente non segnalata. L'Obbligo di comune prudenza, incombente sul conducente che svolta a sinistra, di assicurarsi che non sopraggiungano veicoli da tergo, condiziona soltanto il momento iniziale e non quello esecutivo della manovra, durante la quale il medesimo conducente non deve distrarre la propria attenzione dal suo normale campo visivo e tanto meno provocare intralci nella circolazione per favorire veicoli in marcia non normale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)