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Sez. 3, Sentenza n. 3838 del 14/11/1975 (Rv. 378068 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - ISPEZIONE DELLA STRADA A TERGO - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378068-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - ISPEZIONE DELLA STRADA A TERGO - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - LIMITI.*

Nel caso di svolta a sinistra, l'Obbligo di ispezionare la strada a tergo, da osservarsi come regola di comune prudenza, si riferisce al momento che precede la manovra, poiche nella seconda fase, che e quella nella quale la manovra viene eseguita, il conducente del veicolo che svolta non puo distrarre la propria attenzione dal normale campo visivo. (Conf 2189/71, mass n 352969; 2771/70, mass n 349253).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)