Sez. 3, Sentenza n. 3838 del 14/11/1975 (Rv. 378068 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - ISPEZIONE DELLA STRADA A TERGO - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - ISPEZIONE DELLA STRADA A TERGO - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - LIMITI.*
Nel caso di svolta a sinistra, l'Obbligo di ispezionare la strada a tergo, da osservarsi come regola di comune prudenza, si riferisce al momento che precede la manovra, poiche nella seconda fase, che e quella nella quale la manovra viene eseguita, il conducente del veicolo che svolta non puo distrarre la propria attenzione dal normale campo visivo. (Conf 2189/71, mass n 352969; 2771/70, mass n 349253).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)