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Sez. U, Sentenza n. 2442 del 13/10/1967 (Rv. 329734 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - RILASCIO - PER FINITA LOCAZIONE- OPPOSIZIONE - ALLA ESECUZIONE - PRETESO DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO COSTRUITO DALLO STATO A SEGUITO DI TERREMOTO (LEGGE N 226 DEL 1965) - NON PARALIZZA L'ESECUZIONE - INDIPENDENZA DALLA DETENZIONE DEL BENE - RIFERIMENTO ALL'ABITAZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE.*
Stato
decisa il 1967-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329734-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - PER CONSEGNA O RILASCIO - RILASCIO - PER FINITA LOCAZIONE- OPPOSIZIONE - ALLA ESECUZIONE - PRETESO DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO COSTRUITO DALLO STATO A SEGUITO DI TERREMOTO (LEGGE N 226 DEL 1965) - NON PARALIZZA L'ESECUZIONE - INDIPENDENZA DALLA DETENZIONE DEL BENE - RIFERIMENTO ALL'ABITAZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE.*

L'Azione di rilascio per la finita locazione, di un alloggio, costruito a carico dello stato in conseguenza di terremoto, promossa dall' amministrazione finanziaria non puo essere neutralizzata dalla eccezione con la quale l'occupante adduce di aver diritto alla cessione in proprieta dell'alloggio medesimo. Il diritto alla cessione non e inscindibilmente legato alla permanenza della detenzione, poiche la legge prevede la cessione degli alloggi a favore di coloro che li abitano alla data di entrata in vigore della legge.*

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1965 num. 225 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)