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Sez. U, Sentenza n. 1535 del 25/05/1971 (Rv. 351897 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - CESSIONE IN PROPRIETA - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI CESSIONE - ESTINZIONE, UNILATERALE DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO LOCATORE, DEL RAPPORTO LOCATIZIO CONSEGUENTE ALL'ASSEGNAZIONE - ESCLUSIONE - GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351897-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - CESSIONE IN PROPRIETA - PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI CESSIONE - ESTINZIONE, UNILATERALE DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO LOCATORE, DEL RAPPORTO LOCATIZIO CONSEGUENTE ALL'ASSEGNAZIONE - ESCLUSIONE - GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - NECESSITA - FATTISPECIE.*

Il rapporto di locazione instauratosi, a seguito del provvedimento di assegnazione, tra l'ente proprietario e l'assegnatario di alloggio di tipo economico o popolare, in pendenza del procedimento di cessione in proprieta, a norma del DPR 17 gennaio 1959, n 2, nel testo modificato dalla legge 24 aprile 1962, n 231, non puo essere estinto unilateralmente dall'ente proprietario locatore per semplice scadenza del termine contrattuale, ma soltanto se intervenga una giusta causa che determini la Estinzione del rapporto stesso o la risoluzione per inadempimento del conduttore. (nella specie e stata ritenuta giusta causa di scioglimento del rapporto, in pendenza del procedimento di cessione, la domanda di rilascio dell'immobile basata sulla cessazione del rapporto locatizio per essersi l'assegnatario trasferito in altra citta). (V 2442'67, mass n 329734' contra 1250'70, mass n 346913' 690'69, mass n 338954).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)