Sez. 5, Sentenza n. 6035 del 06/04/1981 Ud. (dep. 19/06/1981) Rv. 149434 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO IN ENTRAMBI I CASI AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITÀ.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO IN ENTRAMBI I CASI AI PRECEDENTI PENALI - LEGITTIMITÀ.*
Nel delitto di emissione di assegni a vuoto, il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di sussistenza della maggiore gravità del caso possono ugualmente fondarsi sulla valutazione dei precedenti penali, in quanto in tal caso le precedenti condanne dell'imputato vengono in considerazione per fini diversi, da un lato come elemento che sconsiglia una mitigazione della pena e dall'altro come indice della maggiore gravità dall'episodio delittuoso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)